Con riferimento al quesito si esplicita come di seguito:
Punti 1 e 2
l criterio A.5.a – Incentivazione di politiche premiali è definito ai sensi dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di valorizzare, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di carattere ambientale, sociale e innovativo, nonché politiche di inclusione e parità di genere.
Il criterio è altresì coerente con:
gli artt. 57 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in materia di clausole sociali e criteri di sostenibilità;
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (in particolare Obiettivi 5, 8 e 12);
il Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia UE) e i principi ESG;
il D.M. 7 dicembre 2021 (Parità di genere nelle procedure PNRR e PNC), quale riferimento di sistema per le politiche di inclusione;
la UNI/PdR 125:2022, recante “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere”, richiamata anche dal Codice dei contratti pubblici;
il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
la normativa tecnica e volontaria in materia di responsabilità sociale e ambientale (ISO 14001, EMAS, SA8000, B Corp, o equivalenti).
Il punteggio, pari a 3 punti, sarà attribuito in funzione dei titoli posseduti dall’impresa, valutati in modo comparativo rispetto alle altre imprese partecipanti, sulla base della qualità, completezza, affidabilità e rilevanza della documentazione prodotta.
In particolare, saranno oggetto di valutazione:
certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS o equivalenti);
certificazioni e strumenti relativi alla responsabilità sociale e alla parità di genere, quali UNI/PdR 125:2022, SA8000, B Corp o equivalenti;
report di sostenibilità, bilanci sociali o documentazione equivalente, purché verificati da soggetti terzi indipendenti.
Le imprese concorrenti sono tenute a produrre tutta la documentazione in loro possesso pertinente al criterio A.5.a, idonea a comprovare in modo oggettivo, trasparente e verificabile l’effettiva adozione delle politiche ambientali, sociali e di parità di genere dichiarate.
Risposta al Quesito n. 3 – Congruità del costo della manodopera e rinnovi contrattuali
Il costo della manodopera posto a base di gara è stato determinato in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore vigente ed è stato definito sulla base dei dati economici trasmessi dall’attuale gestore del servizio, ritenuti congrui e coerenti con l’organizzazione del servizio oggetto di affidamento.
Eventuali adeguamenti del costo del lavoro derivanti da rinnovi contrattuali, dall’introduzione di nuovi minimi tabellari o da incrementi retributivi obbligatori per legge o per contratto collettivo nazionale, intervenuti nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno disciplinati nei modi e secondo le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Le relative variazioni economiche saranno valutate e, ove riconosciute, ricomprese nel Piano Economico-Finanziario (PEF) predisposto dall’Ente, il quale garantisce la copertura integrale dei costi del servizio ed è certificato dall’EDA Salerno, in coerenza con il metodo tariffario ARERA.
Resta pertanto inteso che la gestione degli adeguamenti contrattuali e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’affidamento avverranno secondo le procedure e gli strumenti previsti dall’ordinamento vigente.
Risposta n. 4 – Definizione del Parco Mezzi Obbligatorio
Si ribadisce che la tipologia e la quantificazione dei mezzi da impiegare per l’esecuzione dei servizi sono puntualmente indicate nel quadro economico della relazione tecnica, che costituisce riferimento univoco ai fini dell’individuazione del parco mezzi minimo obbligatorio.
La suddetta quantificazione è stata determinata al fine di garantire l’erogazione del servizio base secondo i livelli prestazionali richiesti. Eventuali integrazioni del parco mezzi, ivi inclusi ulteriori automezzi o configurazioni operative (quali, a titolo esemplificativo, sistemi a doppio cassone o mezzi aggiuntivi “tipo spazzatrice”), non rientrano nel fabbisogno minimo obbligatorio e restano a carico dell’Operatore Economico esclusivamente quale offerta migliorativa, senza riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla base d’asta.
Risposta n. 5 – Termini di Pagamento
La Stazione Appaltante conferma che il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di adozione di ciascun stato di avanzamento, secondo le modalità previste dall’Art. 113-bis del D.Lgs. 50/2023. L’emissione della fattura potrà quindi avvenire immediatamente al termine del mese di riferimento, indipendentemente dall’emissione del certificato di pagamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. 633/1972.